Movimento civico per Trieste
Regolamento dell’assemblea Cittadina
Il Regolamento interno dell’Assemblea Cittadina è stato emanato in forma provvisoria dal Comitato Promotore con voto unanime dei presenti in data 6/12/20. Il Regolamento è stato in seguito approvato definitivamente, senza ulteriori modifiche e all’unanimità, dall’Assemblea Cittadina del 30/1/22.
Regolamento di funzionamento dell’Assemblea Cittadina
Il presente Regolamento è stato emanato in forma provvisoria dal Comitato Promotore di Adesso Trieste in data 6/12/21 con un voto all’unanimità delle/dei presenti
Art. 1 – Definizione
1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, lo svolgimento e le deliberazioni dell’Assemblea Cittadina, di seguito Assemblea, quale organo sovrano dell’Associazione;
2. La composizione e i compiti dell’Assemblea sono disciplinati dall’art. 6 dello Statuto.
Art. 2 – Tipologie di Assemblee
1. Lo Statuto individua le seguenti tipologie di Assemblea:
- Le Assemblee Straordinarie, che prevedono nel proprio ordine del giorno:
- modifiche allo Statuto;
- istituzione o modifiche al Codice Etico;
- scioglimento dell’Associazione.
- Le Assemblee Ordinarie, che non prevedono le fattispecie precedentemente elencate;
2. Qualora un’Assemblea Ordinaria preveda al proprio ordine del giorno l’elezione o la revoca, totale o parziale, di qualsiasi organo previsto dallo Statuto, essa si qualifica come Assemblea Elettiva;
3. Nei casi in cui situazioni di urgenza, non determinabili dall’Associazione, impongano decisioni tempestive e indifferibili, l’Assemblea Ordinaria può essere convocata in forma urgente. Un’Assemblea urgente non può, in ogni caso, prevedere all’interno del suo ordine del giorno punti che la qualifichino come Assemblea Straordinaria, né l’elezione o la revoca, totale o parziale, di qualsiasi organo previsto dallo Statuto.
Art. 3 – Disciplina di convocazione delle Assemblee Ordinarie non urgenti e delle Assemblee Straordinarie
1. L’Assemblea è convocata dalla sua Presidenza, a seguito di autonoma decisione o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti, e in ogni caso almeno una volta ogni quattro mesi come previsto dall’art. 7, comma 1 dello Statuto.
2. Qualora l’Assemblea si svolga in forma Ordinaria non urgente o in forma Straordinaria, essa:
- È convocata con un preavviso di almeno dieci giorni. La convocazione deve recare luogo – anche virtuale -, orario di svolgimento e durata prevista dell’Assemblea, e deve avere visibilità presso tutte le socie e i soci, anche attraverso l’utilizzo dei canali di comunicazione ufficiali dell’Associazione. Qualora l’Assemblea si svolga in forma Ordinaria, essa deve essere convocata in prima e seconda convocazione; qualora si svolga in forma Straordinaria, essa deve essere convocata in prima, seconda e terza convocazione;
- È corredata di ordine del giorno e materiali istruttori predisposti dalla Presidenza con un preavviso di almeno cinque giorni. L’ordine del giorno deve recare un’indicazione esplicita sui tempi della discussione e sulla relativa previsione del numero di interventi ammissibili da parte della Presidenza;
- Nel periodo che intercorre tra un’Assemblea e l’altra, su proposta di almeno un decimo dei suoi componenti, o del Coordinamento Politico, o del/la Tesoriere/a, possono essere presentate alla Presidenza mozioni, emendamenti allo Statuto, al Codice Etico e ad altri Regolamenti interni di competenza dell’Assemblea, nonché richieste di revoca parziale o totale degli organi previsti dallo Statuto. Tali proposte, adeguatamente motivate, sono prese in carico dalla Presidenza e incluse a integrazione dell’ordine del giorno della prima Assemblea utile;
- Nel periodo che intercorre tra la presentazione dell’ordine del giorno e un giorno antecedente all’Assemblea, su proposta di almeno un ventesimo dei suoi componenti, o del Coordinamento Politico, possono essere presentati alla Presidenza emendamenti o documenti alternativi a quelli presentati in precedenza. In tal caso, la Presidenza comunica tempestivamente alle socie e ai soci la presentazione di tali materiali;
- Con un preavviso di almeno un giorno rispetto allo svolgimento dell’Assemblea, ogni socia/o che sia a conoscenza di fattispecie che determinino un proprio conflitto d’interesse in relazione all’oggetto delle discussioni e deliberazioni dell’Assemblea invia comunicazione in merito alla Presidenza e si considera sospeso dall’Assemblea stessa in relazione al punto o ai punti all’ordine del giorno interessati dal conflitto d’interesse.
Art. 4 – Disciplina di convocazione delle Assemblee Ordinarie urgenti
1. Nei casi in cui situazioni di urgenza, non determinabili dall’Associazione, impongano decisioni tempestive e indifferibili, l’Assemblea è convocata dalla sua Presidenza in forma urgente;
2. Qualora l’Assemblea si svolga in forma urgente, essa:
- È convocata con un preavviso di almeno tre giorni. La convocazione deve recare luogo – anche virtuale -, orario di svolgimento e durata prevista dell’Assemblea, e deve avere visibilità presso tutte le socie e i soci, anche attraverso l’utilizzo dei canali di comunicazione ufficiali dell’Associazione. L’Assemblea deve essere convocata in prima e seconda convocazione;
- È corredata di ordine del giorno e materiali istruttori predisposti dalla Presidenza con un preavviso di almeno due giorni. L’ordine del giorno deve recare un’indicazione esplicita sui tempi della discussione e sulla relativa previsione del numero di interventi ammissibili da parte della Presidenza;
- Nel periodo che intercorre tra la presentazione dell’ordine del giorno e l’effettivo svolgimento dell’Assemblea, su proposta di almeno un decimo dei suoi componenti, o del Coordinamento Politico, possono essere presentati alla Presidenza emendamenti o documenti alternativi a quelli presentati in precedenza. In tal caso, la Presidenza comunica tempestivamente alle socie e ai soci la presentazione di tali materiali;
- Entro lo svolgimento dell’Assemblea, ogni socia/o che sia a conoscenza di fattispecie che determinino un proprio conflitto d’interesse in relazione all’oggetto delle discussioni e deliberazioni dell’Assemblea invia comunicazione in merito alla Presidenza e si considera sospeso dall’Assemblea stessa in relazione al punto o ai punti all’ordine del giorno interessati dal conflitto d’interesse.
Art. 5 – Modalità di candidatura e disciplina aggiuntiva delle Assemblee Elettive
1. Qualora l’Assemblea rechi all’ordine del giorno l’elezione parziale o totale di almeno uno degli organi previsti dallo Statuto (Presidenza dell’Assemblea, Portavoce, Segreteria Organizzativa, Tesoriere/a, Comitato Scientifico, Collegio di Garanzia, Revisore Unico dei Conti), essa deve essere convocata dalla Presidenza con un preavviso di almeno venti giorni e deve recare, in sede di convocazione, l’elenco degli organi per i quali è prevista l’elezione parziale o totale;
2. Dal ventesimo al quindicesimo giorno antecedente all’Assemblea, ogni socia/o può presentare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae, alla Presidenza;
3. Con un preavviso di almeno dieci giorni la Presidenza, recependo le proposte di candidatura e tenendo conto della numerosità degli organi, del principio di parità sostanziale di genere e di ogni altra indicazione rilevante contenuta nello Statuto, procede:
- presentando una proposta unitaria di composizione degli organi per i quali è prevista l’elezione parziale o totale o, in subordine,
- indicando le candidature singole pervenute per ogni organo per il quale è prevista l’elezione parziale o totale;
4. Dal nono al quinto giorno antecedente all’Assemblea, qualora la Presidenza abbia presentato una proposta unitaria di composizione degli organi, almeno un decimo delle/dei componenti dell’Assemblea può presentare una proposta alternativa di configurazione degli organi per i quali è prevista l’elezione. La proposta deve essere corredata dai curriculum vitae di ogni candidato e deve tenere conto della numerosità degli organi, del principio di parità sostanziale di genere e di ogni altra indicazione rilevante contenuta nello Statuto. La proposta non può essere sottoscritta dalle candidate e dai candidati;
5. Resta valido l’art.3, comma 2, lettera b) del presente Regolamento;
6. Con un preavviso di quattro giorni la Presidenza integra l’ordine del giorno presentato nella giornata precedente con la lista o le liste dei candidati per gli organi oggetto di elezione parziale o totale.
Art. 6 – Voto per delega
1. Qualora l’Assemblea sia composta da più di 250 persone, ogni socia/o può, con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data di svolgimento dell’Assemblea, indicare alla Presidenza un’altra/o socia/o che possa esercitare, in sua vece, il diritto di voto per quell’Assemblea;
2. Il preavviso si riduce a un giorno nel caso in cui l’Assemblea sia convocata in forma urgente;
3. Nessuna/o socia/o può in ogni caso esercitare più di tre voti per delega. Eventuali comunicazioni eccedenti tale limite non saranno tenute in considerazione.
Art. 7 – Validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea Ordinaria è valida alla presenza alla presenza di almeno il 15% delle socie e dei soci aventi diritto al voto. Qualora essa sia composta da più di 250 persone, essa è valida alla presenza di almeno il 15% delle socie e dei soci aventi diritto al voto, o di 50 socie/i;
2. L’Assemblea Straordinaria è valida, in prima e seconda convocazione, alla presenza di almeno i due terzi delle socie e dei soci aventi diritto al voto. A partire dalla terza convocazione, l’Assemblea Straordinaria è valida alla presenza di almeno il 30% delle socie e dei soci aventi diritto al voto;
3. Qualora un’Assemblea rechi all’ordine del giorno solo alcuni punti che la qualificano come Assemblea Straordinaria, per i restanti punti sono valide le norme di cui al comma 1 del presente articolo;
4. Il computo delle/dei socie/i deve essere in ogni caso effettuato tenendo in considerazione i voti per delega e le comunicazioni relative ad eventuali conflitti d’interesse delle socie e dei soci;
5. La verifica del numero legale può essere operata autonomamente dalla Presidenza o essere richiesta da una/un partecipante in qualsiasi momento dello svolgimento dell’Assemblea stessa;
6. La non sussistenza del numero legale determina l’improcedibilità delle discussioni e delle deliberazioni dell’Assemblea.
Art. 8 – Pubblicità dell’Assemblea
L’Assemblea si si svolge di norma in seduta pubblica, salvo nei casi di convocazioni aventi come oggetto lo stato e la personalità delle socie e dei soci.
Art. 9 – Apertura dell’Assemblea
1. L’Assemblea si apre con le seguenti procedure a carico della Presidenza:
- La verifica della sussistenza del numero legale;
- La nomina di uno o più segretari verbalizzanti all’interno della Presidenza stessa, con il compito di redigere un verbale della seduta;
- La nomina di uno o più responsabili delle procedure elettorali all’interno della Presidenza stessa, con il compito di sovraintendere alle operazioni di voto garantendone la regolarità, la libertà e la segretezza;
- La nomina di un moderatore per la registrazione degli interventi all’interno della Presidenza stessa, con il compito di dichiarare aperta e chiusa la fase di prenotazione degli interventi, raccogliere le richieste di intervento e contingentare i tempi degli stessi.
Art. 10 – Modalità di discussione
1. Il dibattito assembleare è funzionale al rispetto del metodo del consenso, garantendo l’inclusione di tutte le socie e i soci nei limiti del contingentamento dei tempi della discussione e, in ogni caso, garantendo l’espressione di tutte le posizioni e le sensibilità interne all’Associazione;
2. Precedentemente all’apertura della discussione di ogni punto all’ordine del giorno, è compito del moderatore ricordare alle/ai presenti i tempi previsti per la discussione e, di conseguenza, il numero di interventi accoglibili da parte della Presidenza;
3. Ogni punto all’ordine del giorno è introdotto dai Portavoce o da loro delegate/i, i quali hanno il compito di riepilogare i materiali istruttori oggetto della discussione. Nel corso dell’introduzione si apre il periodo nel quale le socie e i soci possono presentare una richiesta di intervento presso il moderatore;
4. Il moderatore dà e toglie la parola alle/ai soci in base all’ordine di prenotazione degli interventi e al contingentamento dei tempi delle discussioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Può anche richiamare o togliere definitivamente la parola alle/ai soci qualora, nel corso del proprio intervento, violino le norme previste dallo Statuto, dal Codice Etico o da altri Regolamenti interni;
5. In qualsiasi momento tra un intervento e l’altro il moderatore annuncia la chiusura delle prenotazioni per gli interventi, in base alla numerosità degli stessi e alla necessità di rispettare la durata prevista della discussione.
Art. 11 – Modalità di deliberazione
1. Al termine della discussione relativa ad un punto all’ordine del giorno che preveda l’adozione di una mozione o la modifica dello Statuto, o l’istituzione o la modifica del Codice Etico o di un Regolamento interno, la Presidenza procede nel seguente modo:
- Qualora la deliberazione si debba svolgere su un’unica opzione o su due opzioni alternative tra loro, la Presidenza mette in votazione tale/i opzione/i;
- Qualora la deliberazione si debba svolgere su un’opzione principale rispetto alla quale sono state presentate proposte di emendamento, la Presidenza mette in votazione i singoli emendamenti nell’ordine in cui si presentano in relazione al testo principale e, in ultimo, il testo eventualmente emendato;
- Qualora la deliberazione si debba svolgere su tre o più opzioni contrapposte, senza emendamenti, la Presidenza mette inizialmente in votazione tutte le opzioni. Qualora nessuna delle opzioni raggiunga la maggioranza semplice dei voti, le due opzioni più votate vengono ammesse a un secondo turno di votazione;
- Qualora la deliberazione si debba svolgere su due o più opzioni contrapposte, e allo stesso tempo siano state presentate proposte di emendamento all’opzione principale, la Presidenza mette in votazione i singoli emendamenti nell’ordine in cui si presentano in relazione al testo principale e, in ultimo, procede secondo quanto previsto dal punto
- o dal punto
- a seconda del numero di opzioni contrapposte;
- Qualora alcuni emendamenti si riferiscano alle stesse porzioni di testo, per essi si applicano le stesse previsioni definite nel punto c);
2. In qualsiasi momento prima della sua messa al voto è facoltà della/del prima/o firmataria/o di una mozione, o di una proposta di modifica, di ritirarla dal voto;
3. Il voto è palese e per alzata di mano eccezion fatta per le deliberazioni aventi come oggetto persone. Su richiesta di almeno un quinto delle/dei partecipanti dell’Assemblea, il voto si deve svolgere per appello;
4. Per le deliberazioni si applica il principio della maggioranza semplice ad eccezione dei seguenti casi, per i quali è previsti una maggioranza qualificata dei due terzi delle/dei presenti:
- Modifiche allo Statuto;
- Istituzione e modifica del Codice Etico e dei Regolamenti interni;
- Scioglimento dell’Associazione.
Art. 12 – Modalità di elezione
1. Al termine della discussione relativa ad un punto all’ordine del giorno che preveda l’elezione parziale o totale di un organo previsto dallo Statuto, la Presidenza procede nel seguente modo:
- Qualora l’elezione si debba svolgere sulla proposta unitaria presentata dalla Presidenza, la Presidenza mette in votazione tale proposta che risulta approvata se ottiene la maggioranza dei due terzi delle/dei presenti;
- Qualora l’elezione si debba svolgere su due opzioni contrapposte, la Presidenza mette in votazione tale/i opzione/i. Risulta approvata l’opzione che ottiene la maggioranza semplice dei presenti;
- Qualora l’elezione si debba svolgere su tre o più opzioni contrapposte, la Presidenza mette inizialmente in votazione tutte le opzioni. Qualora nessuna delle opzioni raggiunga la maggioranza semplice dei voti, le due opzioni più votate vengono ammesse a un secondo turno di votazione;
- Qualora l’elezione si debba svolgere su candidature singole, la Presidenza: a. Attribuisce ad ogni socia/o la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a un terzo della numerosità totale dell’organo arrotondato per difetto, con l’eccezione dell’elezione dei Portavoce, per la quale sono previste due preferenze, e del Tesoriere e del Revisore dei Conti, per i quali è prevista una preferenza; b. Le preferenze devono essere espresse tenendo in considerazione il principio dell’alternanza di genere, pena l’annullamento delle singole preferenze a partire dall’ultima preferenza espressa e fino a quando il principio non è rispettato; c. Al termine dello scrutinio risultano elette le/i candidate/i che hanno conseguito più preferenze, fino al completamento dell’organo e in ogni caso tenendo conto del principio della parità sostanziale di genere e di ogni altra indicazione rilevante contenuta nello Statuto; d. A parità di preferenze risulta eletta/o la/il candidata/o più giovane.
2. In qualsiasi momento prima della sua messa al voto è facoltà della/del prima/o firmataria/o di una proposta elettorale, di ritirarla dal voto, ovvero di una/un candidata/o singola/o di ritirare la propria candidatura;
3. Il voto relativo all’elezione di organi previsti dallo Statuto è segreto.
Art. 13 – Modalità di revoca
1. Al termine della discussione relativa ad un punto all’ordine del giorno che preveda la revoca parziale o totale di un organo previsto dallo Statuto, la Presidenza pone in votazione la proposta di revoca ed essa risulta approvata se ottiene i due terzi dei voti delle/dei presenti;
2. In qualsiasi momento prima della sua messa al voto è facoltà della/del prima/o firmataria/o di una proposta di revoca di ritirarla dal voto;
3. Il voto relativo alla revoca parziale o totale di un organo previsto dallo Statuto è segreto.
Art. 14 – Riconteggio dei voti
Prima dell’apertura di un nuovo punto all’ordine del giorno, su richiesta di almeno un quinto delle/dei partecipanti dell’Assemblea, la Presidenza procede al riconteggio dei voti.
Art. 15 – Consultazione delle socie e dei soci
1. Su proposta della Presidenza o di almeno un quinto delle/dei partecipanti dell’Assemblea, la deliberazione relativa a un punto all’ordine del giorno dell’Assemblea può essere demandata a una consultazione delle socie e dei soci dell’Associazione. In tal caso, al termine del dibattito la proposta di consultazione viene messa in votazione preliminarmente a qualsiasi altra operazione di voto e risulta approvata se votata dalla maggioranza delle/dei presenti;
2. La proposta di consultazione deve avvenire nel corso del dibattito relativo al punto all’ordine del giorno oggetto della richiesta, e comunque prima della sua messa in votazione;
3. La Presidenza ha il compito di stabilire, entro dieci giorni, le tempistiche e le modalità della consultazione delle socie e dei soci con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione delle stesse e degli stessi, nonché la regolarità, la libertà e la segretezza del voto;
4. La consultazione deve in ogni caso svolgersi entro un mese dall’Assemblea, e in ogni caso nei tempi utili per rendere operativa la decisione assunta dalle socie e dai soci tramite la consultazione stessa;
5. La consultazione non può in ogni caso svolgersi su proposte di elezione e revoca, su deliberazioni di cui all’art. 6, comma 3, lettera h) dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 16 – Chiusura dell’Assemblea
L’Assemblea si chiude all’esaurimento dei punti all’ordine del giorno, eccezion fatta per l’assenza del numero legale.
Art. 17 – Verbale dell’Assemblea
1. Il verbale dell’Assemblea è reso disponibile alle socie e ai soci a cura della Presidenza entro e non oltre dieci giorni dalla conclusione dell’Assemblea stessa, ovvero entro e non oltre tre giorni nel caso della convocazione dell’Assemblea in forma urgente.
Norme transitorie e finali
- Il presente Regolamento è emanato in forma provvisoria dal Comitato Promotore, e deve essere ratificato, o approvato con modifiche, dall’Assemblea Cittadina entro sei mesi dal suo primo insediamento;
- Per quanto riguarda le norme di convocazione, validità, svolgimento e deliberazione le norme previste dal presente Regolamento si estendono alle Assemblee Tematiche e Territoriali, fino a più specifica deliberazione, fermo restando il principio della ricerca del consenso di cui all’art. 3, comma 2, lettera f) dello Statuto.