L’attuale versione dello Statuto è frutto della revisione operata dall’Assemblea Cittadina in data domenica 30 gennaio 2022.

 

Parte I – Principi e scopi
Art. 1 – Principi
1.1 L’Associazione Adesso Trieste (d’ora in avanti denominata Associazione) è una comunità di persone che – riconoscendosi nei principi e nei valori della Costituzione della Repubblica Italiana – intende partecipare attivamente alla vita politica della città di Trieste e dell’area transfrontaliera nella quale è inserita.
1.2 L’Associazione promuove, a partire dal contesto locale nel quale opera, la costruzione di nuovi modelli economici, sociali, culturali, amministrativi, orientati alla giustizia sociale e ambientale, alla valorizzazione delle differenze e alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, alla diffusione delle conoscenze, alla cooperazione, all’innovazione, al rafforzamento dell’autonomia amministrativa e dell’autorganizzazione sociale.
1.3 Per perseguire tali finalità, l’Associazione intende sviluppare nuove forme di partecipazione politica, basate sulla confluenza di esperienze, conoscenze, capacità diverse al servizio di un progetto di trasformazione della città che metta al centro le persone e l’ambiente nel quale vivono in un’ottica di autogoverno.
1.4 L’Associazione ripudia il fascismo, il razzismo, il sessismo, l’omotransfobia, lo sfruttamento dell’essere umano sui suoi simili e sull’ambiente, in quanto espressioni di modelli politici, sociali e culturali antitetici a quelli che si propone di promuovere attraverso la propria azione politica e culturale.
1.5 L’Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2 – Scopi
L’Associazione attua i suoi principi attraverso:
a) la promozione della partecipazione alla vita politica, sociale e culturale della città di Trieste e dell’area transfrontaliera in cui è inserita;
b) l’analisi politica dei fenomeni economici, sociali e culturali a livello locale e sovralocale, in particolare attraverso lo strumento della ricerca azione;
c) la realizzazione di percorsi di formazione e autoformazione sui temi di rilevanza locale e sovralocale, nonché di disseminazione delle conoscenze prodotte attraverso l’attività dell’Associazione;
d) l’organizzazione di iniziative pubbliche e campagne strutturate nel corso del tempo su temi di rilevanza locale e sovralocale;
e) la stesura di proposte, progetti, programmi e piani per il governo della città di Trieste e dell’area transfrontaliera in cui è inserita;
f) la diffusione di informazioni, notizie approfondimenti su temi di rilevanza locale e sovralocale;
g) l’organizzazione di reti di mutualismo e autorganizzazione e il sostegno alle reti già esistenti;
h) la promozione di forme di economia solidale e cooperativa;
i) la rigenerazione di spazi fisici che svolgano il ruolo di piattaforma d’incontro al servizio delle attività sopra indicate;
j) la partecipazione a reti, coalizioni, alleanze a livello locale e sovralocale in coerenza con i principi dell’Associazione;
k) la partecipazione diretta alle elezioni amministrative;
l) la partecipazione all’attività istituzionale a livello locale e sovralocale.

Art. 3 – Partecipazione
3.1 L’Associazione promuove la partecipazione delle proprie socie e dei propri soci, e più in generale della cittadinanza, valorizzando le diverse esperienze, competenze, conoscenze e interessi, concependo il conflitto come vettore di trasformazione della società, stimolando la reciproca comprensione, la cooperazione, il mutuo aiuto.
3.2 Al fine di favorire la partecipazione alla vita interna dell’Associazione, il funzionamento della stessa è improntato ai seguenti principi:
a) inclusione delle socie e dei soci nella vita dell’Associazione senza distinzione di genere, orientamento sessuale, lingua, religione, provenienza geografica, condizioni personali e sociali;
b) conciliazione dell’attività delle socie e dei soci con i loro tempi di vita e di lavoro;
c) integrazione tra forme di partecipazione in presenza e da remoto e adeguata formazione per l’accesso agli strumenti di partecipazione da parte di tutte e tutti;
d) promozione del multilinguismo;
e) garanzia di un’adeguata trasparenza e informazione puntuale in relazione ai processi decisionali ad ogni livello;
f) costruzione di un clima cooperativo basato sulla ricerca del consenso, ovvero processi che stimolano l’adozione di decisioni senza ricorrere a procedure di voto, valorizzando i punti di convergenza e integrando le posizioni delle minoranze.
3.3 In particolare, l’Associazione si impegna a tutti i livelli, nella vita interna e nell’azione esterna, nonché nella selezione delle cariche sociali e delle candidature, nel promuovere una sostanziale parità di genere.
3.4 L’Associazione si impegna, a tutti i livelli e nella traduzione del proprio impegno sul piano istituzionale, a definire tempi, modalità e spazi di discussione e deliberazione adeguati ai principi sopra riportati, nonché a sottoporre a continua valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei processi decisionali stessi.

Parte II – Adesione, Soci e Assemblea
Art. 4 – Socie e soci
4.1 Sono socie e soci dell’Associazione tutte le cittadine e i cittadini di qualsiasi nazionalità e residenza che abbiano compiuto 16 anni e che ne facciano richiesta versando contestualmente la quota sociale stabilita dall’Assemblea Cittadina. La richiesta di iscrizione implica l’accettazione dello Statuto, del Codice Etico e delle norme e prassi interne che ne derivano.
4.2 Le socie e i soci:
a) hanno diritto a partecipare integralmente alla vita interna dell’Associazione;
b) hanno diritto a un’informazione puntuale sulle deliberazioni degli organi sociali;
c) godono dell’elettorato attivo e passivo in relazione alle cariche sociali, secondo le modalità e i limiti stabiliti dal presente Statuto;
d) hanno diritto a rivolgersi al Collegio di Garanzia per la risoluzione delle controversie.
4.3 L’adesione all’Associazione resta valida nell’arco dell’anno sociale nel quale è avvenuta la richiesta.
4.4 Le socie e i soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l’importo delle rispettive quote, che non sono rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.
4.5 La socia o il socio decade dalla qualifica per:
a) recesso o dimissioni;
b) decadenza, determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale;
c) esclusione, determinata nei casi illustrati dall’articolo 4, comma 6 del presente Statuto;
d) morte.
4.6 L’esclusione di una socia o un socio è decisa:
a) dal Collegio di Garanzia, per inottemperanza alle norme dello Statuto, del Codice Etico e delle altre deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;
b) dal Collegio di Garanzia, per appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con i valori e i principi dello Statuto, del Codice Etico e della Costituzione della Repubblica Italiana;
c) dall’Assemblea Cittadina, su proposta del Collegio di Garanzia, per aver arrecato o aver potuto arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione, assumendo comportamenti contrari ai principi e alle finalità dell’Associazione.

Art. 5 – Struttura
5.1 L’Associazione articola la propria strutturazione interna per il raggiungimento dei propri scopi, in coerenza con i principi sopra riportati, attraverso la libera e autonoma iniziativa degli associati, l’equa distribuzione delle responsabilità, il decentramento dei processi decisionali e l’apertura alle istanze e alle energie della società locale
5.2 Gli organi dell’associazione sono:
a) L’Assemblea Cittadina;
b) La Presidenza dell’Assemblea;
c) I Portavoce;
d) La Segreteria Organizzativa;
e) Il/la Tesoriere/a;
f) Le Assemblee Territoriali e Tematiche, con le loro forme di coordinamento;
g) Il Coordinamento Politico;
h) I Gruppi istituzionali;
i) Il Collegio di Garanzia;
j) Il Garante Unico dei conti.

Art. 6 – L’Assemblea Cittadina
6.1 L’Assemblea Cittadina (di seguito Assemblea) è l’organo sovrano che definisce le linee politiche e programmatiche, le scelte strategiche e la vita interna dell’Associazione.
6.2 L’Assemblea è composta da tutte le socie e tutti i soci dell’associazione che abbiano effettuato il versamento della quota associativa. Hanno diritto di voto le socie e i soci iscritte/i almeno dieci giorni prima rispetto alla convocazione dell’Assemblea stessa.
6.3 L’Assemblea:
a) decide l’indirizzo politico dell’Associazione e ne verifica l’attuazione da parte degli organi sociali;
b) elabora, discute e approva i documenti programmatici, i piani di lavoro, i programmi elettorali e ogni altro strumento avente rilevanza strategica per l’associazione;
c) discute e approva bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
d) elabora, discute e approva il Codice Etico, il Regolamento dell’Assemblea e altri Regolamenti interni di cui si renda necessaria l’adozione, nonché eventuali modifiche allo Statuto;
e) elabora, discute e approva le candidature espresse dall’Associazione in occasione delle elezioni;
f) delibera in merito all’istituzione delle Assemblee Territoriali e Tematiche e all’elezione dei loro Coordinamenti provvisori;
g) stabilisce la quota sociale;
h) delibera in merito alle proposte di espulsione di cui all’articolo 4, comma 5, lettera c) del presente Statuto;
i) elegge e revoca le cariche sociali secondo le procedure definite dallo Statuto;
j) delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio secondo quanto previsto dall’art. 26 del presente Statuto.

Art. 7 – Convocazione e svolgimento dell’Assemblea Cittadina
7.1 L’Assemblea è convocata dalla sua Presidenza, da un terzo del Coordinamento Politico o da un quinto dei suoi componenti, almeno una volta ogni quattro mesi.
7.2 Le sedute dell’Assemblea, incluse le deliberazioni, possono svolgersi in presenza, nonché da remoto nei casi e nelle modalità stabilite dal Regolamento dell’Assemblea.
7.3 Di norma l’Assemblea è convocata con un preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi i casi in cui situazioni di urgenza, non determinabili dall’associazione, impongano decisioni tempestive e indifferibili.
7.4 L’ordine del giorno, così come i materiali preparatori e i dispositivi sottoposti a deliberazione dell’Assemblea vengono resi disponibili alle socie e ai soci sul sito dell’associazione almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, fatti salvi i casi in cui situazioni di urgenza, non determinabili dall’associazione, impongano decisioni tempestive e indifferibili.
7.5 La convocazione dell’Assemblea specifica sede, data, durata e modalità di svolgimento della stessa.
7.6 L’Assemblea si svolge di norma in seduta pubblica, salvo nei casi di convocazioni aventi come oggetto lo stato e la personalità delle socie e dei soci.
7.7 L’Assemblea è valida alla presenza di almeno il 15% delle socie e dei soci aventi diritto al voto. Tale norma può essere derogata dal Regolamento dell’Assemblea, che in ragione di tale percentuale può prevedere un numero assoluto minimo di presenze per la validità dell’Assemblea, solo qualora il numero delle socie e dei soci dell’Associazione sia superiore a 250.
7.8 L’Assemblea è convocata in forma straordinaria qualora sia chiamata a discutere e deliberare su:
a) modifiche allo Statuto;
b) istituzione o modifiche al Codice Etico;
c) scioglimento dell’Associazione.
Per l’Assemblea Straordinaria non sono applicabili le deroghe di cui ai commi 3, 4, 6.
In sede di prima e seconda convocazione, l’Assemblea Straordinaria è valida alla presenza dei due terzi delle socie e dei soci aventi diritto al voto. A partire dalla terza convocazione, l’Assemblea Straordinaria è valida alla presenza di almeno il 30% delle socie e dei soci aventi diritto al voto.
7.9 L’Assemblea delibera seguendo il metodo del consenso e, in ultima istanza, a maggioranza semplice delle/dei presenti, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto. Il Regolamento dell’Assemblea può prevedere il voto per delega, in un numero non superiore a tre deleghe per socia/o presente, solo qualora il numero delle socie e dei soci aventi diritto al voto per l’Assemblea superi il numero di 250.
7.10 In caso di modifiche allo Statuto, istituzione o modifica del Codice Etico, del Regolamento dell’Assemblea e degli altri Regolamenti, scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 delle/dei presenti.
7.11 La durata e il contingentamento delle discussioni devono essere congrui in relazione al diritto delle socie e dei soci di partecipare alle deliberazioni, con particolare riguardo ai principi sanciti dall’art. 3 del presente Statuto.

Art. 8 – Presidenza dell’Assemblea Cittadina
8.1 La Presidenza dell’Assemblea è composta da un numero minimo di cinque e un numero massimo di nove socie e soci, che, collegialmente:
a) presiedono l’Assemblea;
b) garantiscono il suo funzionamento;
c) ne curano la verbalizzazione;
d) garantiscono la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell’associazione;
e) acquisiscono le eventuali comunicazioni in merito a conflitti d’interesse delle socie e dei soci in relazione all’oggetto delle discussioni e deliberazioni dell’Assemblea o di altri organi sociali;
f) garantiscono, di concerto con gli altri organi associativi, l’operatività delle deliberazioni assembleari.
8.2 La Presidenza viene eletta dall’Assemblea a scrutinio segreto con il voto dei due terzi delle/dei presenti e rimane in carica per due anni. Può essere revocata, parzialmente o nel suo complesso, secondo le stesse modalità.
8.3 I membri della Presidenza vengono dichiarati decaduti in caso di assenza non giustificata ripetuta per tre volte anche non consecutive alle sedute dell’Assemblea o del Coordinamento Politico. La giustificazione deve essere comunicata ai Portavoce in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l’assenza.
8.4 Nel caso in cui, a seguito di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più dei suoi componenti, la composizione della Presidenza non rispettasse la previsione di cui all’art. 8, comma 1 del presente Statuto, l’Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per procedere all’integrazione della Presidenza. Gli eletti in surroga restano in carica fino alla scadenza naturale della Presidenza.
8.5 La Presidenza risulta convocata esclusivamente in forma congiunta all’Assemblea, di cui cura il coordinamento e la moderazione, e in nell’ambito di ogni convocazione del Coordinamento Politico, di cui fa parte.

Art. 9 – I Portavoce
9.1 All’interno della Presidenza dell’Assemblea, le socie e i soci eleggono due Portavoce, di generi diversi, che congiuntamente:
a) rappresentano l’Associazione all’esterno, in particolare in relazione agli organi di stampa, alle istituzioni e alle altre associazioni, realtà, gruppi;
b) presiedono il Coordinamento Politico;
c) raccolgono le giustificazioni delle/dei componenti degli altri organi associativi per le loro assenze alle sedute degli organi stessi.
9.2 La rappresentanza legale dell’Associazione è esercitata congiuntamente e disgiuntamente dai Portavoce.
9.3 I Portavoce vengono individuati dall’Assemblea a scrutinio segreto con il voto dei due terzi delle/dei presenti tra i membri della Presidenza dell’Assemblea e il loro mandato coincide con quello della Presidenza di cui fanno parte, ad eccezione dei casi di cui al comma 5 del presente articolo. Per la revoca del loro incarico valgono le norme previste nell’art. 8, comma 2 del presente Statuto.
9.4 Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o entrambi componenti, l’Assemblea, a seguito di un’eventuale integrazione della sua Presidenza, procede all’individuazione del nuovo o dei nuovi Portavoce. Gli eletti in surroga restano in carica fino alla scadenza naturale della Presidenza.
9.5 In nessun caso una/un Portavoce può restare in carica per più di sei anni consecutivi.

Parte III – Altri organi
Art. 10 – La Segreteria organizzativa
10.1 La Segreteria Organizzativa (di seguito Segreteria) è composta da un minimo di sette e un massimo di nove socie e soci, che, in forma collegiale e attraverso l’azione per delega dei propri singoli membri:
a) cura la definizione di piani di lavoro e scadenziari relativi all’azione politica dell’Associazione, e ne coordina e verifica l’attuazione;
b) gestisce la comunicazione interna ed esterna dell’Associazione;
c) coordina le azioni di autofinanziamento e le campagne di sottoscrizione;
d) più in generale, garantisce un efficace uso delle risorse a disposizione dell’Associazione;
e) attua le deliberazioni del Collegio di Garanzia.
Nel perseguimento di tali fini la Segreteria individua al suo interno specifiche deleghe, rispetto alle quali è chiamata a relazionare in Assemblea.
10.2 La Segreteria viene eletta dall’Assemblea a scrutinio segreto con il voto dei due terzi delle/dei presenti e rimane in carica per due anni. Può essere revocata, parzialmente o nel suo complesso, secondo le stesse modalità.
10.3 I membri della Segreteria vengono dichiarati decaduti in caso di assenza non giustificata ripetuta per tre volte anche non consecutive alle sedute della Segreteria, dell’Assemblea o del Coordinamento Politico. La giustificazione deve essere comunicata ai Portavoce in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l’assenza.
10.4 La Segreteria è di norma convocata nell’ambito di ogni convocazione del Coordinamento Politico, di cui fa parte. Può essere convocata per ragioni urgenti o necessità indifferibili, separatamente dal Coordinamento Politico, su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.
10.5 Le sedute della Segreteria, incluse le deliberazioni, possono svolgersi in presenza, nonché da remoto nei casi e nelle modalità analoghe a quelle stabilite dal Regolamento dell’Assemblea.
10.6 L’ordine del giorno, così come i materiali preparatori e i dispositivi sottoposti a deliberazione della Segreteria vengono resi disponibili ai suoi componenti sul sito dell’Associazione almeno cinque giorni prima dello svolgimento della Segreteria, fatti salvi i casi in cui situazioni di urgenza, non determinabili dall’Associazione, impongano decisioni tempestive e indifferibili.
10.7 La convocazione della Segreteria specifica sede, data, durata e modalità di svolgimento della stessa
10.8 La Segreteria è valida alla presenza della maggioranza dei suoi componenti
10.9 La Segreteria delibera seguendo il metodo del consenso e, in ultima istanza, a maggioranza semplice delle/dei presenti, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto
10.10 La durata e il contingentamento delle discussioni devono essere congrui in relazione al diritto dei componenti di partecipare alle deliberazioni, con particolare riguardo ai principi sanciti dall’art. 3 del presente Statuto.

Art. 11 – La/il Tesoriera/a
11.1 All’interno della Segreteria, le socie e i soci eleggono una/un Tesoriera/e, che esercita la responsabilità sulla contabilità e sulla gestione del patrimonio associativo secondo le direttive dell’Assemblea e le decisioni del Coordinamento.
11.2 In particolare, la/il Tesoriera/e:
a) cura la conservazione della documentazione contabile;
b) liquida gli impegni di spesa;
c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
d) fornisce tempestivamente al Revisore unico dei conti tutte le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento della sua attività di controllo;
e) provvede annualmente, entro la fine dell’anno sociale, a relazionare sul bilancio preventivo, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;
f) provvede annualmente, entro il mese di dicembre, a elaborare il bilancio consuntivo e relazionare su di esso, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea.
Nell’ambito dello svolgimento del proprio operato la/il Tesoriera/e ha il potere di operare sui conti e sui depositi bancari dell’Associazione.
11.3 Su richiesta del Coordinamento Politico, dei Portavoce o di almeno il 5% delle socie e dei soci aventi diritto di voto in Assemblea, la/il Tesoriera/e è tenuto all’esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico-finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.
11.4 La/il Tesoriera/e viene individuato dall’Assemblea all’interno della Segreteria a scrutinio segreto con il voto dei due terzi delle/dei presenti e rimane in carica per due anni. Il mandato della/del Tesoriera/e può essere revocato secondo le stesse modalità.
11.5 La/il Tesoriera/e viene dichiarato decaduto in caso di assenza non giustificata alle sedute della Segreteria, dell’Assemblea o del Coordinamento Politico nelle quali è esplicitamente richiesta la sua presenza, a norma dello Statuto e dei Regolamenti dell’associazione. La giustificazione deve essere comunicata ai Portavoce in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l’assenza.
11.6 In caso di assenza prolungata adeguatamente giustificata, con deliberazione del Coordinamento Politico gli incarichi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione alla/al Tesoriera/e possono essere temporaneamente attribuiti a un’altra o un altro componente della Segreteria.

Art. 12 – Le Assemblee Territoriali e Tematiche
12.1 Le Assemblee Territoriali e Tematiche sono gli spazi di partecipazione delle socie e dei soci dell’Associazione su base locale e su base tematica. Esse possono costituirsi, a seconda della disponibilità delle socie e dei soci e delle esigenze dell’Associazione:
a) su base circoscrizionale, rionale, di borgo, nonché nei Comuni limitrofi alla città, per quanto riguarda le Assemblee Territoriali;
b) in relazione alle questioni strategiche individuate dall’Assemblea Cittadina come campi di azione prioritaria dell’Associazione, per quanto riguarda le Assemblee Tematiche
12.2 Le Assemblee Territoriali e Tematiche:
a) decidono l’indirizzo politico dell’Associazione limitatamente alle questioni relative al proprio ambito territoriale o tematico di competenza e ne verificano l’attuazione da parte degli organi sociali;
b) elaborano, discutono e approvano i documenti programmatici, i piani di lavoro, i programmi elettorali e ogni altro strumento avente rilevanza strategica per l’Associazione esclusivamente nel proprio ambito territoriale o tematico di competenza e in coerenza con quanto stabilito dall’Assemblea Cittadina;
c) limitatamente alle Assemblee Territoriali, elaborano, discutono e approvano le candidature espresse dall’Associazione in occasione delle elezioni amministrative nel proprio ambito territoriale di competenza, ovvero delegano tale competenza all’Assemblea Cittadina;
12.3 Al momento dell’adesione all’Associazione, la socia o il socio indica l’Assemblea o le Assemblee Territoriali e Tematiche alla quale o alle quali intende aderire:
a) in ragione della propria residenza o domicilio o delle proprie abitudini di studio, di lavoro, di esperienza quotidiana della città, per quanto riguarda le Assemblee Territoriali;
b) in ragione dei propri interessi, delle proprie conoscenze, competenze ed esperienze, per quanto riguarda le Assemblee Tematiche.
Le adesioni possono essere in ogni caso modificate in qualsiasi momento previa comunicazione alla Segreteria Organizzativa.
12.4 Hanno diritto di voto nelle Assemblee Territoriali e Tematiche le socie e i soci iscritte/i almeno dieci giorni prima rispetto alla convocazione dell’Assemblea stessa e che abbiano indicato l’adesione a quell’Assemblea Territoriale o Tematica. Non è ammesso il voto su delega.
12.5 Il funzionamento interno delle Assemblee Territoriali e Tematiche, ovvero le modalità di convocazione e svolgimento, nonché le forme di coordinamento e di rappresentanza esterna delle stesse, sono definite da un apposito Regolamento emanato da parte dell’Assemblea Cittadina.

Art. 13 – Il Comitato Scientifico
13.1 L’Assemblea Cittadina, anche su indicazione delle Assemblee Tematiche, può decidere di dotare l’associazione di un Comitato Scientifico al fine di arricchire l’elaborazione e l’azione politica di un supporto esperto ed esperienziale.
13.2 Il Comitato Scientifico è composto da persone aventi titolo per competenze acquisite nel corso della propria carriera formativa, lavorativa, di ricerca, di impegno sociale e politico, con particolare riguardo alle questioni locali e agli ambiti strategici di intervento dell’associazione.
13.3 La composizione, le modalità di elezione e di revoca del Comitato Scientifico, nonché il suo funzionamento interno, sono regolati da un apposito Regolamento emanato dall’Assemblea Cittadina.

Art. 14 – Il Coordinamento Politico
14.1 Il Coordinamento Politico (di seguito Coordinamento) è composto da:
a) La Presidenza dell’Assemblea;
b) La Segreteria Organizzativa;
c) Un’adeguata rappresentanza delle Assemblee Territoriali e Tematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all’art. 12, comma 5 del presente Statuto;
d) Un’adeguata rappresentanza dei Gruppi Istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 4 del presente Statuto.
Il Coordinamento è presieduto dai Portavoce dell’Associazione.
14.2 Il Coordinamento:
a) Garantisce il funzionamento ordinario dell’Associazione in particolare tra un’Assemblea Cittadina e l’altra e nelle necessarie e contingenti scelte urgenti dell’Associazione stessa, in particolare nel rapporto con le istituzioni, nonché con altre forze politiche e sociali;
b) Propone atti di indirizzo all’Assemblea Cittadina;
c) Compie tutti gli atti di amministrazione e rappresentanza necessari all’esecuzione delle scelte assembleari;
d) Individua le azioni di supporto necessarie per l’attività istituzionale delle elette e degli eletti dell’Associazione;
e) Elabora il bilancio preventivo dell’Associazione.
14.3 Il Coordinamento è convocato dai Portavoce o da un quinto dei suoi componenti, almeno una volta ogni due mesi.
14.4 Le sedute del Coordinamento, incluse le deliberazioni, possono svolgersi in presenza, nonché da remoto nei casi e nelle modalità analoghe a quelle stabilite dal Regolamento dell’Assemblea.
14.5 Di norma il Coordinamento è convocato con un preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi i casi in cui situazioni di urgenza, non determinabili dall’associazione, impongano decisioni tempestive e indifferibili.
14.6 L’ordine del giorno è reso disponibile alle e ai componenti del Coordinamento sul sito dell’associazione almeno cinque giorni prima dello svolgimento dello stesso.
14.7 La convocazione del Coordinamento specifica sede, data, durata e modalità di svolgimento dello stesso.
14.8 Il Coordinamento è valido alla presenza della maggioranza delle sue e dei suoi componenti. Ai fini della verifica della validità delle sedute, la rappresentanza di ogni Assemblea Territoriale o Tematica è computata come un seggio.
14.9 Il Coordinamento delibera seguendo il metodo del consenso e, in ultima istanza, a maggioranza semplice delle/dei presenti, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto.
14.10 La durata e il contingentamento delle discussioni devono essere congrui in relazione al diritto dei componenti di partecipare alle deliberazioni, con particolare riguardo ai principi sanciti dall’art. 3 del presente Statuto.

Parte IV – Eletti e incompatibilità
Art. 15 – I gruppi istituzionali
15.1 All’unico scopo di facilitare l’azione istituzionale delle elette e degli eletti dell’Associazione, è riconosciuta la possibilità degli stessi di riunirsi in gruppi istituzionali corrispondenti alle assemblee elettive o agli organi esecutivi nei quali esse o essi esercitano il proprio mandato, ovvero in gruppi trasversali ai diversi livelli amministrativi.
15.2 I gruppi istituzionali sono di norma convocati e presieduti dalla/dal capogruppo dell’associazione nell’assemblea elettiva o nell’organo esecutivo di riferimento. I gruppi istituzionali trasversali ai diversi livelli amministrativi sono convocati e presieduti dalla carica elettiva più alta.
15.3 In ogni caso le elette e gli eletti dell’associazione esercitano il proprio mandato in funzione dei valori, delle finalità e degli obiettivi dell’Associazione. I gruppi istituzionali non esercitano dunque un potere decisionale ma sono esclusivamente funzionali al coordinamento operativo del lavoro istituzionale.
15.4 Al fine di stabilire una connessione immediata tra le deliberazioni associative e l’attività istituzionale, le/i rappresentanti istituzionali di Adesso Trieste sono invitate/i permanenti senza diritto di voto nel Coordinamento Politico dell’Associazione.
15.5 Al fine di supportare e monitorare l’attività dei gruppi istituzionali, i Portavoce sono invitati permanenti nei gruppi istituzionali di livello cittadino o sovracittadino, nonché nei gruppi trasversali ai diversi livelli amministrativi. Le/i Coordinatrici/Coordinatori delle Assemblee Territoriali sono invitate/i permanenti nei gruppi istituzionali dei livelli amministrativi di loro competenza.

Art. 16 – Incompatibilità
16.1 In merito alle incompatibilità tra elette ed eletti a cariche istituzionali e responsabilità interne all’Associazione, si segue il principio della non sovrapposizione della rappresentanza istituzionale dell’Associazione con ruoli di indirizzo politico dell’Associazione stessa.
16.2 L’elezione o la nomina a organi istituzionali a livello sub-comunale, come nel caso dei Consigli Circoscrizionali, determina l’immediata incompatibilità con la carica di Coordinatrice o Coordinatore di un’Assemblea Territoriale.
16.3 L’elezione o la nomina a organi istituzionali di livello comunale o sovra-comunale, come nel caso dei Consigli o delle Giunte Comunali, determina l’immediata incompatibilità con la carica di Coordinatrice o Coordinatore di un’Assemblea Territoriale o di un’Assemblea Tematica, nonché di membro della Presidenza dell’Assemblea o della Segreteria Organizzativa.
16.4 Risultano incandidabili alla carica di Portavoce dell’Assemblea Cittadina, di membro del Collegio di Garanzia e di Revisore Unico dei conti:
a) Le/i Coordinatrici/Coordinatori, Segretarie/i, Portavoce o altre cariche rappresentative o esecutive equivalenti di partiti politici a livello cittadino o superiore, nonché di liste o altre aggregazioni civiche;
b) Le/i Coordinatrici/Coordinatori, Segretarie/i, Portavoce o altre cariche rappresentative o esecutive equivalenti di sindacati dei lavoratori e altre associazioni di rappresentanza categoriale o di interesse a livello cittadino o superiore;
c) Le/i Presidenti, o altre cariche rappresentative equivalenti, di associazioni di rilevanza cittadina o superiore in cui operato corrisponde almeno in parte alle finalità e ai campi d’azione dell’associazione.

Parte V – Collegio di Garanzia e Revisione dei conti
Art. 17 – Il Collegio di Garanzia
17.1 Il Collegio di Garanzia (di seguito Collegio) è l’organo di sorveglianza del rispetto dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti, di discussione delle controversie tra socie e soci e di valutazione del comportamento delle stesse/degli stessi.
17.2 Il Collegio è composto da un minimo di tre e un massimo di cinque socie e soci di riconosciuto prestigio e indipendenza che non ricoprano cariche interne all’Associazione né risultino eletti o nominati in alcuna istituzione.
17.3 Il Collegio viene eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto con il voto dei due terzi delle/dei presenti e rimane in carica per due anni. Può essere revocato, parzialmente o nel suo complesso, secondo le stesse modalità d’elezione.
17.4 I membri del Collegio vengono dichiarati decaduti in caso di assenza non giustificata ripetuta per tre volte anche non consecutive alle sue sedute. La giustificazione deve essere comunicata ai Portavoce in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l’assenza.
17.5 Il Collegio è convocato ogni qualvolta le norme dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti dell’Associazione prevedano una sua deliberazione, d’ufficio o su richiesta di un socio o una socia. La convocazione del Collegio così come la definizione dell’ordine del giorno è a cura della sua o del suo componente più anziana/o e avviene con un preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi i casi in cui situazioni di urgenza, non determinabili dall’Associazione, impongano decisioni tempestive e indifferibili.
17.6 Le sedute del Collegio, incluse le deliberazioni, devono svolgersi in presenza, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità, e in ogni caso in forma privata. La convocazione del Collegio specifica sede, data, durata e modalità di svolgimento della stessa.
17.7 La convocazione delle sedute del Collegio e il loro ordine del giorno sono comunicati tempestivamente a tutte le socie e i soci.
17.8 Il Collegio è valido alla presenza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 18 – Deliberazioni del Collegio di Garanzia
18.1 Il Collegio delibera seguendo il metodo del consenso e, in ultima istanza, a maggioranza semplice delle/dei presenti. Le deliberazioni del Collegio, adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente e puntualmente alle socie e ai soci, sono inappellabili.
18.2 La durata e il contingentamento delle discussioni devono essere congrui in relazione al diritto dei componenti di partecipare alle deliberazioni, con particolare riguardo ai principi sanciti dall’art. 3 del presente Statuto.
18.3 Nell’esame dei casi di violazione dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti dell’Associazione, ogni socia o socio ha diritto a presentare memorie scritte che devono essere prese in considerazione dal Collegio stesso.
18.4 L’esame rispetta le regole del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa di ogni socia o socio, e non può durare più di trenta giorni dall’avvio del procedimento, ad eccezione di casi gravi adeguatamente motivati dal Collegio stesso.
18.5 Il Collegio può adottare le seguenti misure disciplinari:
a) il richiamo;
b) la sospensione, per un massimo di sei mesi;
c) l’espulsione.
La Segreteria Organizzativa è chiamata ad attuare le decisioni adottate dal Collegio.

Art. 19 – Revisione dei conti
19.1 Il Revisore Unico dei conti (di seguito Revisore) è l’organo monocratico che assume le funzioni di controllo amministrativo dei conti dell’Associazione.
19.2 Il Revisore è eletto dall’Assemblea Cittadina, a scrutinio segreto con il voto dei due terzi delle/dei presenti, tra le socie e i soci di riconosciuto prestigio e indipendenza che non ricoprano cariche interne all’Associazione né risultino eletti o nominati in alcuna istituzione. Rimane in carica per due anni. Può essere revocato secondo le stesse modalità d’elezione.
19.3 Il Revisore:
a) controlla le attività di natura amministrativa dell’Associazione;
b) verifica la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
c) vigila sul rispetto dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti in relazione alle questioni di natura amministrativa e contabile;
d) elabora la propria relazione in tema di bilancio consuntivo e relaziona in tal senso all’Assemblea Cittadina.
19.4 Il Revisore può partecipare alle sedute del Coordinamento Politico e della Segreteria Organizzativa, senza diritto di voto. In sede di convocazione di tali organi al Revisore deve essere garantita adeguata e tempestiva comunicazione, al pari dei membri effettivi degli organi stessi.
19.5 Il Revisore viene dichiarato decaduto nel caso in cui non ottemperi al proprio mandato con particolare riguardo all’art. 19, comma 3, lettera d) del presente Statuto.

Parte VI – Durata, denominazione, sede, finanziamenti
Art. 20 – Il simbolo
20.1 Il simbolo dell’associazione, come di seguito riprodotto, è una raffigurazione stilizzata in bianco di due mani che si passano una staffetta a forma di alabarda, inscritta in un cerchio bicolore arancione nella parte superiore e blu nella parte inferiore, a simboleggiare l’incontro tra il Carso e il Mare Adriatico. La raffigurazione è sormontata dalla scritta in caratteri bianchi in campo arancione “ADESSO TRIESTE”. Al di sotto della rappresentazione è presente una scritta circolare, in caratteri bianchi in campo blu, recante il motto bilingue “Patto per la città Pakt za mesto”.
20.2 Tale simbolo rappresenta l’associazione nelle sue attività esterne ed è utilizzato anche ai fini della partecipazione dell’associazione alle competizioni elettorali. In tal caso, il simbolo depositato può presentare modifiche parziali in coerenza con le deliberazioni assunte dall’Assemblea Cittadina.

Art. 21 – Durata dell’associazione
L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 22 – Sede dell’associazione
L’associazione ha sede a Trieste, in Piazza Puecher 9/b. Potrà istituire sedi secondarie e di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero, previa deliberazione del Coordinamento. La variazione di sede all’interno del Comune di Trieste non comporta modifica dello Statuto.

Art. 23 – Anno sociale
L’inizio dell’anno sociale è fissato al 1° ottobre.

Art. 24 – Finanziamento
24.1 L’Associazione privilegia il principio dell’autofinanziamento. Il suo patrimonio è costituito prevalentemente da:
a) quote associative;
b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni, donazioni ed eredità conferiti dagli associati o da terzi conformemente al Codice Etico;
c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
d) beni acquistati con le entrate derivanti dalle forme di autofinanziamento;
e) quote versate dai rappresentanti istituzionali secondo una percentuale sugli emolumenti percepiti stabilita annualmente dal Coordinamento;
f) altre entrate compatibili con i principi stabiliti dallo Statuto e dal Codice Etico, erogate da soggetti privati o da istituzioni ed enti pubblici.
24.2 Il bilancio è pubblico e viene reso disponibile attraverso gli strumenti di comunicazione dell’associazione.
24.3 La/il Tesoriera/e predispone il bilancio consuntivo che l’Assemblea approva entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno sociale di riferimento. In caso di partecipazione alle elezioni viene inoltre redatto un rendiconto specifico delle spese elettorali, che la/il Tesoriera/e presenta all’Assemblea entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni.
24.4 Il Coordinamento, su proposta della/del Tesoriera/e, predispone il bilancio preventivo che l’Assemblea approva entro il 30 settembre.
24.5 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività dell’Associazione.

Art. 25 – Responsabilità delle obbligazioni
Per le obbligazioni dell’Associazione deliberate o ratificate dal Coordinamento, così come per eventuali obbligazioni pecuniarie derivanti da sanzioni penali e/o amministrative, risponde l’Associazione con il proprio patrimonio. Ove tali risorse non siano sufficienti, di tali obbligazioni rispondono in solido tutti i membri del Coordinamento che hanno deliberato l’assunzione dell’obbligazione.

Art. 26 – Scioglimento
In caso di scioglimento, l’Assemblea Straordinaria che assume tale decisione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvede alla nomina di un liquidatore che estingue le obbligazioni in essere e cura la devoluzione di tutti i beni mobili ed immobili. Il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro secondo i principi sanciti dallo Statuto e dal Codice Etico.

Art. 27 – Controversie
27.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono – in quanto applicabili – le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
27.2 La definizione di qualsiasi controversia è di competenza esclusiva del Foro di Trieste.

 

Norme transitorie e finali
I. Per il primo anno sociale la quota di iscrizione minima è determinata in € 15,00 (quindici/00).
II. In sede di costituzione dell’Associazione è definito un Comitato Promotore che ha il compito di convocare la prima Assemblea Cittadina entro e non oltre due mesi dalla costituzione dell’Associazione, secondo le modalità previste dallo Statuto. Limitatamente al periodo che intercorre tra la costituzione dell’Associazione e la prima Assemblea Cittadina, il Comitato Promotore ha il potere di:
a) Operare al fine di garantire il funzionamento ordinario dell’Associazione;
b) Definire le modalità di discussione e di deliberazione degli organi sociali limitatamente alle loro sedute di insediamento e fino all’approvazione di specifici Regolamenti;
c) Nominare un Collegio di Garanzia provvisorio, che eserciti le funzioni di cui agli artt. 18-19 del presente Statuto fino all’elezione di un Collegio effettivo da parte dell’Assemblea Cittadina;
d) Nominare un Revisore unico dei conti provvisorio, che eserciti le funzioni di cui all’art. 20 del presente Statuto fino all’elezione di un Revisore effettivo da parte dell’Assemblea Cittadina.
Il Comitato Promotore può organizzarsi al proprio interno in un sistema di deleghe corrispondente alle funzioni esercitate in forma ordinaria dalla Presidenza dell’Assemblea, dai Portavoce, dalla Segreteria Organizzativa, dalla Tesoreria, nonché dai Coordinamenti delle Assemblee Tematiche e Territoriali.
III. Qualora la prima seduta dell’Assemblea Cittadina successiva alla costituzione dell’Associazione si tenga prima di un mese dalla costituzione dell’associazione stessa, hanno diritto di voto tutte le socie e i soci dell’Associazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del presente Statuto.